Quando si parla di impermeabilizzazione in condominio, una delle prime domande che sorge è: chi paga?
La ripartizione delle spese per questi interventi è un tema delicato, spesso oggetto di discussioni tra i condomini. Scopriamo insieme quali sono le regole e i criteri da seguire per una corretta suddivisione dei costi.
Responsabilità del condominio
Le spese per l’impermeabilizzazione delle parti comuni di un condominio, come il tetto o le facciate, sono a carico di tutti i condomini.
La ripartizione avviene in base ai millesimi di proprietà, ovvero in proporzione al valore del singolo appartamento rispetto al valore complessivo dell’edificio. L’assemblea condominiale, con una delibera approvata a maggioranza, decide se eseguire i lavori e definisce le modalità di pagamento.
Responsabilità del singolo condomino
Se si tratta di spese per l’impermeabilizzazione di una parte esclusiva di un appartamento, come un terrazzo o una finestra, sono a carico del singolo proprietario.
È importante sottolineare che, se un difetto di impermeabilizzazione di una parte privata causa infiltrazioni o altri danni alle parti comuni o ad altre unità immobiliari, il condomino responsabile è tenuto a risarcire i danni provocati.
Casi particolari
Ci sono poi casi particolari che devono essere analizzati singolarmente per capire il modo giusto di ripartire le spese.
- responsabilità individuale: se un condomino, a causa di lavori eseguiti nella sua unità immobiliare, provoca danni da infiltrazione alle parti comuni o ad altre unità, è tenuto a risarcire i danni e a sostenere le spese necessarie per ripristinare l’impermeabilizzazione
- principio maggioritario: l’assemblea condominiale, con una delibera approvata a maggioranza, può decidere di eseguire lavori di impermeabilizzazione sulle parti comuni. In questo caso, tutti i condomini, anche quelli contrari alla delibera, sono obbligati a contribuire alle spese.
- ripartizione delle spese: la ripartizione delle spese per l’impermeabilizzazione varia a seconda della natura dell’intervento: per le parti comuni, le spese sono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi; per le parti esclusive, le spese gravano sul singolo proprietario.